CAMBIO DI INCARICO DA UN ISTITUTO: COME FARE? CI SONO DELLE PENALI?

CAMBIO DI INCARICO DA UN ISTITUTO: COME FARE? CI SONO DELLE PENALI?

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Il cambio di incarico da un istituto ad un altro è possibile sia per il supplente che per l’insegnate di ruolo.

In quest’ultimo caso, è competenza dell’ufficio scolastico inviare una comunicazione col modello Vardatori e con casuale "Cessione di contratto".

Per quanto riguarda le tempistiche, l’ufficio dovrà informare la scuola interessata almeno 5 giorni prima, 10 invece per le statali.

Cambio di incarico da un istituto ad un altro: i dettagli

  • In genere la nomina fino ad avente titolo o diritto viene assegnata ad inizio anno scolastico e non ha una data precisa di fine rapporto.
    È possibile fare il cambio di incarico da un istituto per una supplenza fino al 30 giugno o fino al 31 agosto.
    Non si può invece lasciare la supplenza per un’altra nomina dello stesso tipo o per altra materia e neppure, infine, per una supplenza di più ore (si può solo completare l’orario fino a 24 ore per la primaria e fino a 18 ore per la secondaria).
  • Per le supplenze temporanee è possibile lasciarle per una nomina fino al termine delle lezioni:  fino al 31 agosto e per una supplenza fino ad avente diritto su sostegno. La rinuncia supplenza con breve graduatorie d'istituto non è ammessa quando si tratta di una supplenza temporanea su un'altra materia, per sostituzioni di durata o di ore maggiore e dopo il 30 aprile.
  • Il cambio di incarico per una supplenza al 30 giugno può avvenire per una nomina fino al 31 agosto, se non è stata ancora effettuata la presa di servizio. Non è consentito per incarichi dello stesso tipo, ma su altra materia e per una supplenza di più ore.
  • Il cambio di incarico da un istituto ad un altro non è mai consentito per la nomina fino al 31 agosto.
  • Per i docenti iscritti nelle GaE, se ricevono la nomina dalla GI possono cambiarla per un incarico conferito dalle GaE.
  • Per i docenti su sostegno non è consentito il cambio con una nomina su materia.

Ecco quali sono le penali

I docenti temono di incorrere in penali per il cambio di incarico da un istituto ad un altro. Cerchiamo di capire se è effettivamente così.

Per i docenti iscritti alle GaE:

  • Se il docente riceve la nomina dalle GaE, ma decide di non ricoprire l’incarico perché: o si assenta nel momento della convocazione per gravi motivi, non supportati però da valida documentazione, oppure vi rinuncia, allora non avrà la possibilità di ricevere la supplenza per quella stessa cdc dalle GaE.
    Questo non si estende per materie diverse.
  • Se invece il docente accetta l’incarico, ma non si presenta, perderà la possibilità di altra nomina su questa stessa materia per le GaE e per le GI. Il docente se non vuole cadere in una sanzione deve giustificare opportunamente la sua assenza.
  • Se il docente non giustifica opportunamente l’abbandono del servizio non potrà ricevere supplenze per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per i docenti iscritti alle GI:

  • Quando il docente rinuncia alla nomina, viene collocato in coda alla relativa graduatoria. La sanzione c’è quando il docente rifiuta per due volte la nomina presso la stessa scuola.
  • Da sapere che la mancata risposta equivale ad una rinuncia esplicita.
  • Per la mancata presa di servizio o l’abbandono del servizio valgono le stesse norme degli iscritti alleGaE.
  • Per supplenze fino ai 10 giorni per infanzia e primaria, se il docente rifiuta la nomina viene cancellato dall’elenco per tale tipologia di supplenza.

Photo credit: Pexels.