CONTRATTO SUPPLENTI: LA GUIDA SU COSA BISOGNA SAPERE

CONTRATTO SUPPLENTI: LA GUIDA SU COSA BISOGNA SAPERE

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Chi si occupa di stipulare un contratto supplenti?

Quali sono i periodi migliori in cui le scuole chiamano i docenti per effettuare delle supplenze?

In questo articolo affronteremo le specifiche che riguardano il contratto supplenti e le tipologie di supplenze che è possibile effettuare.

Partiamo dal principio.

Contratto supplenti: chi se ne occupa?

Il compito per nominare il docente supplente spetta al Dirigente Scolastico.

L’incarico viene affidato in base ai posti vacanti e disponibili. Questo è il motivo per cui il contratto supplenti varia a seconda del tipo di supplenza.

Vediamo quali e quanti tipi di supplenze possono sussistere in un anno scolastico.

Le tipologie di supplenze

Ecco le varie tipologie di contratto destinato agli incarichi di supplenza:

  • Supplenze annuali;
  • Supplenze a termine delle attività didattiche;
  • Contratti di supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore);
  • Supplenze fino all’avente titolo;
  • Supplenze fino alle esigenze di servizio;
  • Esistono poi le Supplenze temporanee (sino al termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale) per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre;
  • Supplenze brevi.

Le specifiche di contratto: quanto dura la supplenza?

Contratto fino al 31/08:

In questo caso, l’incarico è per l’intero anno scolastico.

Queste supplenze, in genere, vengono assegnate ai docenti iscritti nelle GaE. La nomina viene solitamente affidata entro il 31/12.

Se le corrispondenti graduatorie sono già esaurite, è compito del Dirigente Scolastico nominare il docente supplente.

Il DS valuterà il profilo professionale più rispondente alle esigenze della scuola, a partire dalla I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Contratto fino al 30 giugno

Il supplente svolgerà le sue lezioni fino al termine delle attività didattiche per posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

In questo caso, il docente di ruolo si assenta prima del 31/12 e per tutto l’a.s.. Come nel precedente contratto, se la corrispondente graduatoria provinciale si esaurisce, la nomina è di competenza del Dirigente Scolastico.

Spezzoni pari o inferiore alle 6 ore

In questo caso, non c’è lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma è la scuola che ne prende atto e individua la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Contratto per supplenze fino all’avente titolo 

In genere sono supplenze che vengono attribuite perché le graduatorie non sono ancora state completate.

Qui il docente di ruolo c’è, ma non è stato ancora nominato, proprio per questo si ricorre a supplenze temporanee.

Contratto per supplenze fino ad esigenza di servizio 

Sono supplenze brevi e saltuarie necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle lezioni.

Ovviamente, in prima istanza viene sempre vista se c’è disponibilità interna.

Contratto con supplenze temporanee dopo il 31 dicembre

Sono supplenze di cui si riceve l’incarico dopo il periodo natalizio, precisamente dopo il 31/12.

Il docente potrà svolgere lezione anche fino all’ultimo giorno di lezione, indicato dal calendario scolastico regionale e non il 30/06 o 31/08.

Supplenze brevi

Il Dirigente Scolastico nomina il supplente, dopo aver verificato la disponibilità interna della scuola.

Come nei precedenti casi, si parte dallo scorrimento delle graduatorie, in particolare dalla prima fascia delle graduatorie di istituto.