I DIRITTI DEL SUPPLENTE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

I DIRITTI DEL SUPPLENTE: ECCO COSA BISOGNA SAPERE

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Forse non tutti sanno che, durante il periodo di nomina, il  docente può usufruire di determinati istituti, che rientrano nei cosiddetti diritti del supplente.

Vediamo insieme quali sono.

Diritti del supplente: quali sono?

  • Aspettativa;
  • Congedi parentali;
  • Permessi brevi;
  • Malattia o infortunio sul lavoro.

Sono questi i diritti di cui il supplente può usufruire.

Le ferie devono essere richieste dal docente e sono commisurate al servizio prestato. Le stesse vanno richieste durante il periodo di interruzione di attività didattica.

Se il docente decide di non usufruirle, queste verranno pagate al termine della cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, non sono imposte dal dirigente scolastico, ma vanno richieste.

Da precisare che il conteggio delle ferie per ogni anno di servizio viene conteggiato in ragione di 2,5 giorni per ogni mese.

Diritti del supplente: ecco cosa bisogna sapere

Come abbiamo anticipato poc’anzi, tra i diritti del supplente, rientra la possibilità di richiedere un permesso breve in concomitanza ad eventi o momenti particolari.

Nello specifico:

  • In occasione del matrimonio: i giorni previsti sono 15 continuativi e interamente retribuiti;
  • Nel caso in cui il docente debba sostenere un concorso o un esame: 8 giorni non retribuiti;
  • Per motivi personali o familiari: 6 giorni non retribuiti;
  • Lutti per perdita del coniuge, convivente, di un componente della famiglia o di affini di primo grado ed è possibile stendere il permesso fino a parenti di II grado. I giorni di permesso previsti sono 3 e retribuiti;
  • Congedo parentale: secondo l’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (si veda anche art. 19) il docente deve richiederlo almeno 15 giorni prima dal periodo di astensione. La domanda potrà essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il docente non possa presentare la richiesta nei tempi congrui, può avvertire l’ufficio di competenza almeno 48 ore prima. Ovviamente, questa eccezione viene estesa per comprovati motivi personali.

Le assenze per malattia

Il docente che viene assunto per un anno scolastico o fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) può richiedere un permesso per malattia.

Quindi tra i diritti del supplente rientrano le assenze per malattia. In questo caso, è prevista la conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione viene cosi tripartita:

  • Nel primo mese di assenza: retribuzione piena;
  • Secondo e terzo mese: il compenso è dimezzato al 50%;
  • Nei restanti sei mesi: nessun compenso, interruzione dell’anzianità di servizio, ma conservazione del posto.

Il docente che viene assunto per supplenze temporanee, (che rientrano quindi nei diritti del supplente temporaneo), ha la conservazione del posto fino ad un massimo di 30 giorni con retribuzione al 50%.

Da specificare che il trattamento economico non è soggetto a trattenuta per le assenze dovute a:

  • Infortunio sul lavoro;
  • Causa di servizio;
  • Day hospital;
  • Ricovero e relativa convalescenza.

Per gravi patologie, quindi nel caso in cui il docente si assenti, ad esempio, per ricovero in ospedale o in day-hospital, le giornate di assenza non vengono calcolate: sono retribuite e non interrompono la maturità del servizio.

Questa si interrompe sono con le assenze senza assegni.

Diritti del supplente: art. 40 comma 3 del ccnl/2007

Tra i diritti del supplente bisogna citare l’articolo 40 comma 3 del ccnl/2007, che prevede la retribuzione di:

  • Domeniche;
  • Festività infrasettimanali;
  • Il giorno libero.

Il tutto, compreso il conteggio dell’anzianità di servizio.

Tale situazione si verifica se l’insegnante completa l’orario settimanale ordinario. In questo caso verrà corrisposto il compenso della domenica.

L’orario settimanale varia a seconda dell’ordine e del grado della scuola:

  • 25 ore settimanali per l’infanzia;
  • 24 ore per la scuola primaria;
  • 18 nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Se il supplente che non ha completato l’intero orario settimanale, ha ricevuto una proroga contrattuale, (in quanto nuovamente assente a partire dal lunedì successivo), riceverà il pagamento, secondo l’articolo sopra indicato.

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Photo credit: Unsplash